STATUTO
COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE “VOLLEYLAB”


ART. 1- Costituzione
E’ costituito un Comitato Organizzatore Locale denominato C.O.L. “VOLLEYLAB”. Il Comitato ha sede in Potenza alla Via Sicilia snc c/o Comitato FIPAV C.R. Basilicata e. C.P. Potenza.
Fanno parte del Comitato gli Enti e Soggetti Promotori e tutte le persone fisiche e giuridiche che saranno ammesse ai sensi dell’art. 16 del presente Statuto.
Il Comitato curerà l’organizzazione della Manifestazione ”Finali Nazionali Campionato Under 16M – edizione 2010-2011” e la raccolta fondi necessari per conseguire lo scopo.


ART. 2- Scopo
Il Comitato ha, senza fini di lucro, lo scopo di organizzare e promuovere l’evento denominato “Finali Nazionali Campionato Under 16M” che si terrà a Potenza dal 2 giugno al 5 giugno 2011, nonché delle relative e concomitanti iniziative sportive, culturali e sociali, di qualsivoglia natura, che si terranno in preparazione ed in occasione di tale avvenimento sportivo. Il Comitato provvederà, inoltre, all’assistenza, logistica e ospitalità alberghiera delle delegazioni sportive iscritte, ai rispettivi atleti e allenatori, dei membri delle Federazioni, del C.O.N.I e quant’altro, nel rispetto delle convenzioni che di volta in volta verranno stipulate. Verrà, inoltre, costruito un sito Internet dedicato alla manifestazione.
Il Comitato curerà che i fondi ad esso erogati siano destinati a tali esclusivi fini, secondo i più rigorosi criteri di trasparenza e correttezza.
Per il perseguimento dello scopo il Comitato potrà compiere operazioni mobiliari, finanziarie e bancarie, nonché quelle di altra natura che saranno ritenute utili o necessarie. Potrà altresì avvalersi della collaborazione esterna di professionisti sia per il reperimento delle risorse (sponsorizzazioni, contributi ecc.) che per altri incarichi organizzativi che vorrà delegare ad altri. I rispettivi compiti e compensi saranno concordati con separate scritture private secondo le vigenti normative.

ART. 3- Raccolta fondi
Il Comitato provvede alla raccolta dei fondi necessari per il perseguimento dello scopo di cui al precedente art. 2, nella forma di contributi di Enti Pubblici e privati e di sottoscrizioni in genere, pubbliche e private nonché dei proventi derivanti da prestazioni pubblicitarie connesse con l’evento e dalla vendita dei biglietti al pubblico (se prevista) per assistere all’evento sportivo.
Le somme concesse al Comitato non sono restituibili.

ART. 4 – Patrimonio
Il patrimonio del Comitato è composto da quanto versato, a qualsivoglia titolo, dai suoi componenti, accresciuto nel corso del tempo dalle somme raccolte, ricevute ed incassate a norma del presente statuto.

ART. 5 – Organi
Sono Organi del Comitato:

ART. 6 – L’Assemblea
L’Assemblea è composta da tutti i componenti del Comitato, intervenuti all’atto costitutivo ovvero successivamente ammessi secondo quanto disposto dal presente statuto.
L’Assemblea delibera sulle seguenti materie:

ART.7 – Funzionamento dell’Assemblea
L’Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente più anziano in età, a messo lettera, telegramma o e-mail spediti almeno sette giorni prima di quello fissato per l’assemblea, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della prima e seconda convocazione e degli argomenti all’ordine del giorno.
L’Assemblea deve essere convocata quando ne facciano richiesta almeno due terzi di componenti del Comitato e, in ogni caso, a conclusione dell’evento.
Hanno diritto di partecipare personalmente, o a mezzo di delega scritta, tutti i componenti del Comitato che, qualora siano persone giuridiche di diritto pubblico o privato, interverranno a mezzo del legale rappresentante o di un suo delegato munito di delega scritta.
L’Assemblea a cui partecipino tutti gli aventi diritto si intende regolarmente costituita anche in assenza di valida convocazione.
Ogni componente del Comitato ha diritto ad un voto, e ciascun componente non può avere più di una delega.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione qualora siano presenti, direttamente o per delega, la maggioranza dei componenti; in seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, personalmente o per delega.
L’Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza dei voti dei componenti presenti, personalmente o per delega.
Per le delibere di cui all’art. 6 numeri 1-2-3-4-5-6 e 7 è necessaria sia in prima che in  seconda convocazione, la presenza dei due terzi dei componenti e sono approvate, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente più anziano di età. In mancanza, dal soggetto designato dai componenti l’Assemblea.
L’Assemblea provvede a nominare, per ciascuna sessione, un Segretario, anche esterno al comitato, che provvederà alla redazione del verbale assembleare, poi sottoscritto al medesimo e dal Presidente dell’Assemblea stessa.

ART. 8 – Il Presidente (e i Vicepresidenti)
Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comitato di fronte ai terzi ed in giudizio, con tutti i poteri, nessuno escluso, che da tale rappresentanza legale gli derivano.
Il Presidente ha i poteri conferitigli dal Consiglio Direttivo.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono ricoperte dal Vicepresidente più anziano di età, sino alla cessazione dell’assenza o dell’impedimento o alla nomina di un nuovo Presidente da parte dell’Assemblea.
Il Presidente e i Vicepresidenti restano in carica per tutta la durata del Comitato, salvo dimissioni o revoca.
Nell’atto costitutivo i componenti del Comitato provvedono alla nomina del Presidente e del o dei Vicepresidenti.


ART. 9 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e, ove necessario, fino ad un massimo di sei consiglieri nominati dall’Assemblea.
I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per tutta la durata del Comitato, salvo dimissioni o revoca.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente del Comitato o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente più anziano di età, a mezzo lettera, telegramma o e-mail spediti almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della convocazione e degli argomenti all’ordine del giorno.
Il Consiglio Direttivo è altresì convocato quando lo richiedano per iscritto almeno due componenti del Consiglio medesimo.
Il Consiglio Direttivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
Le riunioni a cui partecipano tutti i componenti sono valide anche in difetto di regolare convocazione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo vengono redatti i verbali da soggetto designato dal Consiglio stesso.


ART. 10 – Competenze del Consiglio Direttivo
Al Consiglio Direttivo, in conformità al presente statuto ed alle direttive dell’Assemblea, compete:

ART.11 –Gratuità delle cariche
Il Presidente, i Vicepresidenti i componenti del Consiglio Direttivo svolgono gratuitamente le loro funzioni, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.


ART. 12 – Estinzione del Comitato
Il Comitato si estingue per:

L’eventuale residuo dovrà essere utilizzata per l’acquisto di attrezzature sportive da destinare ad eventi sportivi e/o promozionali da organizzare nel territorio.
Nel caso in cui dalla gestione dell’evento derivassero disavanzi, gli stessi verranno coperti in parti uguali  tra il Presidente, i Consiglieri e  tutti gli altri associati anche in assenza di cariche.

ART. 13 – Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario del Comitato, che ha inizio contestualmente alla costituzione dello stesso, si chiuderà con l’ultima operazione relativa all’organizzazione della manifestazione per cui il Comitato stesso si è costituito.

ART. 14 – Recesso ed esclusione dal Comitato
L’esclusione di un componente del Comitato dovrà essere deliberata dall’Assemblea e potrà avvenire solo per gravi e comprovati motivi.
Il componente del Comitato può sempre recedere dall’ente se non ha assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere del 30 giorno dalla sua ricezione.
Ai casi di recesso ed esclusione si applicano in quanto compatibili il disposto dell’art. 24 del codice civile.

ART. 15 – Ammissione di nuovi componenti del Comitato
L’Assemblea, dietro conforme richiesta del Consiglio Direttivo, ammette nuovi componenti nel Comitato con la maggioranza di due terzi. L’ammissione si perfeziona con l’adesione e l’accettazione del presente statuto effettuata per iscritto dai richiedenti.

ART. 16 – Durata
Il Comitato avrà durata fino al compimento di tutte le operazioni contabili conclusive della manifestazione e si intenderà automaticamente sciolto con l’approvazione del bilancio.
Il Comitato potrà, previa delibera, essere prorogato per l’organizzazione di manifestazioni analoghe negli anni successivi.

ART. 17 – Rendiconto
Al termine della manifestazione i componenti il Comitato, nella loro ulteriore qualità di organizzatori della stessa, redigeranno un rendiconto dei costi e dei proventi derivanti dalla manifestazione e l’eventuale eccedenza verrà devoluta ad associazioni sportive o umanitarie per il potenziamento delle proprie attività.

ART. 18 – Disposizione finale
Per quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

Potenza, 14 marzo 2011